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L'associazionelo statuto dell’associazione nero di calabria

COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE – DURATA

Articolo 1 E' costituita in Santo Stefano di Rogliano (CS) L’associazione senza finalità di lucro, denominata “Associazione Nero di Calabria”, che può essere indicata, anche in atti ufficiali, con l’acronimo ANC e nel presente documento di seguito per brevità “Associazione”, la stessa svolge la sua attività su tutto il territorio regionale Calabrese, nel cui ambito, con deliberazioni del Consiglio Direttivo, nomina propri delegati e delegazioni. Articolo 2 L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, si propone di promuovere ed attuare iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del suino nero di Calabria, in particolare: L’Associazione ha per oggetto, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie:
  1. la tutela e la valorizzazione della razza autoctona riconosciuta Suino nero di Calabria;
  2. la promozione di attività connesse al settore zootecnico, con particolare riferimento all’allevamento del Suino nero;
  3. lo svolgimento di attività finalizzate alla loro qualificazione, promozione e diffusione sui mercati italiani ed esteri;
  4. favorire le attività connesse alle produzioni tipiche, legate alla trasformazione delle carni suine;
  5. favorire l’associazionismo tra gli operatori, organizzare gruppi di acquisto;
  6. consolidare e valorizzare il patrimonio zootecnico esistente;
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’associazione potrà: organizzare ed assumere attività relative all’organizzazione di una filiera regionale del suino nero, curandone, ove ritenuto opportuno, l’allevamento, la macellazione, la trasformazione, la conservazione, e la vendita in forma diretta ed indiretta.
  1. Organizzare eventi, sagre, manifestazioni, convegni e seminari di studio legati alla promozione della cultura e della tradizione enogastronomica calabrese,con particolare riferimento alla cultura contadina ed alle tradizioni rurali dell’allevamento e della trasformazione dei suini;
  2. Organizzazione di attività tese al recupero, di razze animali della tradizione rurale, in fase di estinzione, attività finalizzate ad obiettivi specifici: Contribuire al recupero ed alla catalogazione, di razze animali autoctone, favorendo di fatto l'attuazione delle politiche e delle normative comunitarie in materia di natura e biodiversità, sia a livello locale che regionale.
  3. L’associazione, può organizzare, con fondi propri o con risorse regionali, nazionali o comunitarie, attività connesse all’allevamento, alla macellazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione, aprendo anche punti vendita specializzati, di prodotti zootecnici, in particolar modo legati al suino nero.
  4. L’associazione mira a favorire l’acquisizione di marchi di tutela e protezione comunitari e non. L’associazione si pone inoltre l’obiettivo di promuovere direttamente l’adozione e la diffusione di marchi di tutela o commerciali, collettivi e di qualità. E’ prerogativa dell’associazione, anche in collaborazione con associazioni di tutela dei Consumatori l'assunzione della difesa delle eccellenze locali di fronte ad abusi e prevaricazioni, monitorando il mercato con particolare attenzione alle etichette ed alle contraffazioni.
  5. L’associazione può adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito della regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti e/o Autorità regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito da enti ed associazioni per specie, razze e settori di attività per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti, può inoltre promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici ed Istituti di sperimentazione e di ricerca, con Università, costituendo anche appositi comitati e commissioni.
  6. L’associazione può promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica e consulenza aziendale;
  7. organizzare e gestire laboratori di analisi;
  8. promuovere e gestire, anche per delega ed a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze nonché Centri di Fecondazione animale;
  9. assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di animali da allevamento, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;
  10. promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell’associazione;
  11. svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi.
L’Associazione potrà, inoltre, svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, che non sono esaustive, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
L’Associazione, previa deliberazione Consiglio Direttivo, potrà assumere interessi e partecipazioni in altre società ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto.

SOCI

Articolo 3 i Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Onorari, Soci Ordinari, Soci Sostenitori.
La qualità di Socio Onorario è attribuita con il voto unanime del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Possono essere soci dell’ANC sia persone fisiche che giuridiche che siano interessati alla tutela, all’allevamento, alla trasformazione della razza autoctona denominata Suino nero di Calabria.
Coloro che intendono far parte dell’Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.
La domanda deve indicare il nome, il cognome, luogo e data di nascita, domicilio del richiedente. Nel caso di enti, organismi ed associazioni, la domanda corredata dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale.
Il Consiglio direttivo delibera insindacabilmente sull’ammissione dei soci.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per il successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
I soci onorari sono le persone fisiche scelte dal Consiglio Direttivo per le loro qualità e per altre benemerenze conseguite nel campo zootecnico, culturale, scientifico, ecc. Non possono ricoprire cariche sociali né votare; possono però intervenire alle assemblee, non sono tenuti a versare nessuna quota e sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo con voto unanime. Articolo 4 Ogni socio deve versare:
  1. una quota di iscrizione “una tantum” di un ammontare uguale per tutti i soci stabilito dall’Assemblea.
  2. una quota annua fissata dal Consiglio direttivo, da versare nel I° bimestre di ogni anno.
  3. eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall’Assemblea.
Articolo 5 L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote annuali previste.
L’adesione all’Associazione comporta:
  1. osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’Associazione preposti.
  2. astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudiziali ai fini perseguiti dall’Associazione o dalle attività esercitate dalla medesima.
Articolo 6 Il socio perde ogni beneficio:
  1. per la perdita dei requisiti richiesti all’ammissione.
  2. per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno sei mesi tramite lettera raccomandate o posta elettronica certificata indirizzata all’Associazione.
  3. per esclusione deliberata dall’Assemblea a carico del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo raccomandata.
La perdita della qualità di associato è deliberata dall’Assemblea per i casi di cui ai punti 1. e 3. ed ha effetto dalla data della delibera.
Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell’anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto 2).
Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all’Associazione non può pretendere la restituzione dei contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 7 Gli organi dell’associazione sono:
  1. L’Assemblea Generale;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.
Articolo 8 L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci di cui all’art.3.
L’Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio e degli argomenti posti all’ordine del giorno.
E’ inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.
La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo di comunicazione postale, fax o per e-mail indirizzata ai singoli soci. L’avviso stesso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, e nel caso di proposta di modifica dello statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
La seconda convocazione dell’Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Ogni socio può in Assemblea rappresentare per delega tre soci.
La delega deve risultare da un atto scritto, anche in calce all’invito all’Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente della riunione all’inizio di essa. Articolo 9 L’Assemblea e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 10 L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno 2/3 degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea, la quale può demandare la scelta al Presidente.
Articolo 11 L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sull’adesione ad organismi associativi nazionali o locali che non abbiano interessi contrastanti con quelli dell’Associazione; sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche all’atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12 Il Consiglio direttivo è composto da tre o nove membri, eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Tranne per il primo che è composto dai tre soci fondatori, che nominano primo Presidente Franco Simone.
In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno o anche quando ne facciano domanda un terzo dei suoi membri; ed in ogni caso almeno due volte l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo ed in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti presenti.
Ogni membro del Consiglio presente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale quello del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 13 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni ed in particolare:
  1. esamina e delibera sulle domande d’ammissione dei soci a norma dell’art.3;
  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. amministra il patrimonio sociale;
  4. predispone i bilanci annui, consuntivo e preventivo di spesa, che insieme con il programma d’attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno proposti all’approvazione dell’Assemblea;
  5. cura la tenuta dei libri sociali;
  6. stabilisce l’ammontare delle quote di cui all’art.4;
  7. delibera le nomine di delegati e delegazioni di cui all’art.1 comma 2;
  8. mantiene i rapporti con enti e associazioni, commissioni tecniche che si interessano dei problemi inerenti l’allevamento del suino.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Articolo 14 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza ed impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.
Il Presidente dà le disposizioni necessarie per le attuazioni delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE – FONDO D’ESERCIZIO

Articolo 15 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi corrisposti dai soci al momento dell’iscrizione (art.4 comma 1) e dai beni immobili e mobili che per acquisto, donazioni o a qualsiasi altro titolo vengono in proprietà all’Associazione.
Per i beni costituenti il patrimonio sociale è tenuto l’inventario. Articolo 16 Il fondo di esercizio è costituito:
  1. dalle quote sociali annuali (art.4 comma 2 e 3);
  2. dai contributi straordinari;
  3. da eventuali contributi autorizzati o concessi da ministeri, da enti pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
  4. da proventi di attività svolte per conto di enti pubblici o privati, o da partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari;
  5. dagli interessi del patrimonio.
Articolo 17 L’esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, esso va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all’assemblea ordinaria, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo, entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Tale termine potrà essere prorogato a sei mesi nel caso che particolari esigenze lo richiedano.
Per la natura e le finalità dell’ANC. l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile.
Eventuali eccedenze dovranno essere tassativamente essere riservate o ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzioni dei contributi sociali di cui ai punti 2. e 3. dell’art.4. Articolo 18 Qualora il Consiglio direttivo ravvisi l’opportunità, al fine di meglio adeguare gli interessi della categoria e degli associati a nuove esigenze, può attuare fusioni ed accordi con altre organizzazioni, enti pubblici e privati. Articolo 19 Qualora sia deliberato lo scioglimento dell’Associazione con l’osservanza della maggioranza di cui all’art.10, il patrimonio sarà destinato ad iniziative zootecniche di pubblica utilità su parere dell’Assemblea. Articolo 20 In caso di controversia è competente il Foro di Cosenza. Articolo 21 Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile.
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