L'associazionelo statuto dell’associazione nero di calabria
COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE – DURATAArticolo 1 E' costituita in Santo Stefano di Rogliano (CS) L’associazione senza finalità di lucro, denominata “Associazione Nero di Calabria”, che può essere indicata, anche in atti ufficiali, con l’acronimo ANC e nel presente documento di seguito per brevità “Associazione”, la stessa svolge la sua attività su tutto il territorio regionale Calabrese, nel cui ambito, con deliberazioni del Consiglio Direttivo, nomina propri delegati e delegazioni. Articolo 2 L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, si propone di promuovere ed attuare iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del suino nero di Calabria, in particolare: L’Associazione ha per oggetto, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie:
L’Associazione, previa deliberazione Consiglio Direttivo, potrà assumere interessi e partecipazioni in altre società ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto. SOCIArticolo 3 i Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Onorari, Soci Ordinari, Soci Sostenitori.La qualità di Socio Onorario è attribuita con il voto unanime del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Possono essere soci dell’ANC sia persone fisiche che giuridiche che siano interessati alla tutela, all’allevamento, alla trasformazione della razza autoctona denominata Suino nero di Calabria. Coloro che intendono far parte dell’Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto. La domanda deve indicare il nome, il cognome, luogo e data di nascita, domicilio del richiedente. Nel caso di enti, organismi ed associazioni, la domanda corredata dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale. Il Consiglio direttivo delibera insindacabilmente sull’ammissione dei soci. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per il successivo ed obbligati al versamento della quota annuale. I soci onorari sono le persone fisiche scelte dal Consiglio Direttivo per le loro qualità e per altre benemerenze conseguite nel campo zootecnico, culturale, scientifico, ecc. Non possono ricoprire cariche sociali né votare; possono però intervenire alle assemblee, non sono tenuti a versare nessuna quota e sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo con voto unanime. Articolo 4 Ogni socio deve versare:
L’adesione all’Associazione comporta:
Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell’anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto 2). Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all’Associazione non può pretendere la restituzione dei contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONEArticolo 7 Gli organi dell’associazione sono:
L’Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio e degli argomenti posti all’ordine del giorno. E’ inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo di comunicazione postale, fax o per e-mail indirizzata ai singoli soci. L’avviso stesso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, e nel caso di proposta di modifica dello statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. La seconda convocazione dell’Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Ogni socio può in Assemblea rappresentare per delega tre soci. La delega deve risultare da un atto scritto, anche in calce all’invito all’Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente della riunione all’inizio di essa. Articolo 9 L’Assemblea e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Articolo 10 L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno 2/3 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea, la quale può demandare la scelta al Presidente. Articolo 11 L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sull’adesione ad organismi associativi nazionali o locali che non abbiano interessi contrastanti con quelli dell’Associazione; sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche all’atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto. IL CONSIGLIO DIRETTIVOArticolo 12 Il Consiglio direttivo è composto da tre o nove membri, eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Tranne per il primo che è composto dai tre soci fondatori, che nominano primo Presidente Franco Simone.In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno o anche quando ne facciano domanda un terzo dei suoi membri; ed in ogni caso almeno due volte l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo ed in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti presenti. Ogni membro del Consiglio presente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale quello del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIOArticolo 13 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni ed in particolare:
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTEArticolo 14 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.In caso di sua assenza ed impedimento lo sostituisce il Vice Presidente. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per le attuazioni delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. PATRIMONIO SOCIALE – FONDO D’ESERCIZIOArticolo 15 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi corrisposti dai soci al momento dell’iscrizione (art.4 comma 1) e dai beni immobili e mobili che per acquisto, donazioni o a qualsiasi altro titolo vengono in proprietà all’Associazione.Per i beni costituenti il patrimonio sociale è tenuto l’inventario. Articolo 16 Il fondo di esercizio è costituito:
Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all’assemblea ordinaria, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo, entro il primo quadrimestre dell’anno successivo. Tale termine potrà essere prorogato a sei mesi nel caso che particolari esigenze lo richiedano. Per la natura e le finalità dell’ANC. l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno essere tassativamente essere riservate o ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzioni dei contributi sociali di cui ai punti 2. e 3. dell’art.4. Articolo 18 Qualora il Consiglio direttivo ravvisi l’opportunità, al fine di meglio adeguare gli interessi della categoria e degli associati a nuove esigenze, può attuare fusioni ed accordi con altre organizzazioni, enti pubblici e privati. Articolo 19 Qualora sia deliberato lo scioglimento dell’Associazione con l’osservanza della maggioranza di cui all’art.10, il patrimonio sarà destinato ad iniziative zootecniche di pubblica utilità su parere dell’Assemblea. Articolo 20 In caso di controversia è competente il Foro di Cosenza. Articolo 21 Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile. |
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